“Intelligence e magistratura. Dalla diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria.”

Breve commento a marginedel saggio del Prof. M. Caligiuri di Pasquale Barbuso.

Titolo importante che racchiude il senso della ricerca condotta da Mario Caligiuri sul tema della comunicazione, il quale con la sua convinzione e la sua consueta pacata passione civile(cit. Cons. Carlo Mosca Prefazione al saggio di cui alla pag. 5), ha profuso un impagabile impegno per creare il primo Master in Intelligence presso lAteneo di Cosenza.

Invero, già dai primi anni 2000, l’Autore del saggio in commento riteneva necessario eliminare il velo di oscurità in cui era avvolto (si conceda il termine) il sistema dei c.d. servizi segreti, troppo spesso visti come uno Stato nello Stato o piuttosto, il lato oscuro dello Stato.

La rivista intitolata Per Aspera ad Veritatem, attualmente Gnosis, pubblicava un saggio dello stesso Autore dal titolo ” Intelligence: un problema di comunicazione istituzionale ? . Attraverso una tale disamina, Caligiuri focalizzava lattenzione su un evidente problema di comunicazione di cui auspicava una rapida soluzione. Sosteneva, infatti, e ritengo che lo creda anche oggi, forse con maggior forza del passato, che la comunicazione tra Istituzioni dovesse essere sinergica, specie in settori tanto delicati come quello della salus rei republicae. In altri termini, facilitare la comunicazione tra Amministrazioni doveva essere uno dei compiti principali della futura legge sui Servizi…”

A distanza di anni, però, sembra che il problema non sia stato del tutto risolto, tanto che, allinterno del saggio del Caligiuri, viene evidenziata la perdurante diffidenza nei confronti dellintelligence, nonostante le aperture avvenute mediante la legge di riforma del 2007.

Intelligence e magistratura. Dalla diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria, segue il filo conduttore del superamento delle diffidenze e auspica che vengano gettate le basi di un percorso che può rivelarsi idoneamente finalizzato a fronteggiare le future sfide del mondo globalizzato.

Più precisamente, mediante unattenta analisi e attraversando gli ultimi decenni della storia Repubblicana, vengono portati allattenzione del lettore i diversi rapporti di forza verificatisi tra il potere esecutivo cui i Servizi appartengono e a cui direttamente riferiscono e il potere giudiziario.

Tale confronto, secondo l’Autore, è dovuto e se ne condivide limpostazione ad una diversità di ruoli e di funzioni che rende, di fatto, difficilmente conciliabili i due mondi. Luno, quello della magistratura, caratterizzato, in genere, dalla pubblicità degli atti e delle attività; laltro, quello dei servizi segreti, caratterizzato piuttosto da una spiccata riservatezza.

Tuttavia, a fronte di tale apparente incomunicabilità, è indubbio, così come lAutore segnala, che con lemanazione della Legge n.124 del 2007 siano stati creati degli spazi di comunicazione, dei punti di convergenza o, se si preferisce, di interazione tra i due mondi. A mero titolo esemplificativo, è il caso di indicare la facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale può richiedere allAutorità Giudiziaria competente, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività  di intelligence e ciò anche in deroga al divieto stabilito dal codice di procedura penale a causa del segreto istruttorio. Allo stesso modo, è duopo ricordare che all‘Autorità giudiziaria, è consentito laccesso e la visibilità degli atti che si trovano presso gli Uffici dei Servizi, ai sensi dell’articolo 256 bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 15 della legge di riforma dei Servizi del 2007. Se ne potrebbero riportare altri, ma per quanto qui non espressamente riportato, si rimanda al saggio del Prof. Caligiuri.

Ciò detto, va segnalato che, nonostante le dette aperture, si assiste ancora ad alcune decise prese di posizione, specie da parte del potere esecutivo che pretende il rispetto delle proprie prerogative istituzionali. Per dovere di completezza, è opportuno precisare che ogniqualvolta la magistratura, adottando provvedimenti suoi propri con l’intento di perseguire il superiore interesse della giustizia, incontra l’opposizione del segreto di Stato, si assiste al rapporto di forza sopra succintamente espresso.

Sulla questione sarebbe opportuno richiamare, il commento (2) alle due ordinanze della Corte Costituzionale, segnatamente le nn. 124 e 125 dellottobre 2007, riguardanti il conflitto di attribuzioni di poteri dello Stato sollevato dal  Presidente del Consiglio pro tempore contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nonché contro lUfficio del Giudice per le indagini preliminari (in funzione di Giudice per ludienza preliminare) del medesimo Tribunale per aver questultimo disposto, su richiesta della Procura, il decreto di rinvio a giudizio per gli agenti della CIA che, con il supposto ausilio degli agenti appartenenti al SISMI, avevano progettato ed attuato il rapimento di Abu Omar (caso citato nel saggio del prof. Caligiuri)

Tale commento, che conserva più un fine squisitamente processualistico, analizza, con rigore scientifico, laffermazione del Presidente del Consiglio dei Ministri che richiedeva di fatto un intervento della Consulta, affinchè con una sentenza manipolativa integrasse la legge sui Servizi. Lattesa integrazione ha trovato parziale risposta nella sentenza n. 106 del 3 aprile 2009, con cui la Corte Costituzionale, confermando le precedenti pronunce, ha chiarito che il segreto di Stato trova la sua ragione nel “supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l’interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e – al limite – alla stessa sua sopravvivenza” (sentenza n. 82 del 1976; nello stesso senso, sentenze n. 86 del 1977 e n. 110 del 1998). Questo principio, espresso nel testo costituzionale nella formula solenne dell’art. 52, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria” (citata sentenza n. 86 del 1977, nello stesso senso già la sentenza n. 82 del 1976) viene rafforzato da ulteriori norme costituzionali che fissano elementi e momenti imprescindibili del nostro Stato. In particolare, vanno tenuti presenti la indipendenza nazionale, i principi della unità e della indivisibilità dello Stato (art. 5) e la norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di “Repubblica democratica” (art. 1).

Dunque, è in questa ampia accezione che deve intendersi l’espressione con cui conclude la Corte: “È con riferimento, quindi, non al solo art. 52 Cost., bensì a tale più ampio complesso normativo, che si può “parlare della sicurezza esterna ed interna dello Stato, della necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che, come si è detto, possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato” (sentenza n. 86 del 1977).

Ciò spiega il motivo per cui rispetto a questi valori, gli altri, pur essendo .di rango costituzionale, debbano essere bilanciati e, ove dovesse rendersi necessario, essere anche considerati recessivi.

La Corte Costituzionale ha voluto dunque riaffermare, con una certa fermezza, forse ancora maggiore di quella espressa nelle precedenti sentenze  (n. 110/1998, 410/1998 e 487/2000), che l’accertamento penale si arresta e deve cedere il passo al cospetto del valore supremo tutelato attraverso il segreto di Stato. Detto in altri termini, il segreto di Stato costituirebbe un effettivo sbarramento al potere giurisdizionale, anche se, e’ doveroso precisarlo, solo e nei limiti dell’atto o del documento cui il segreto accede e a partire dal momento in cui l’esistenza del segreto ha formato oggetto di comunicazione alla Autorità giudiziaria procedente.

Letta in questa termini sembra che la Corte abbia assunto una posizione netta e ben definita. Tuttavia, nel decidere il caso concreto sembra, invece, che abbia lasciato qualche dubbio, specie quando, andando oltre i principi tratti dalle precedenti decisioni in tema di segreto di Stato, ha introdotto un principio del tutto nuovo, ovvero quello di non indifferenzadel segreto medesimo. Come autorevolmente rilevato, loggetto del conflitto era costituito non tanto e non solo dal segreto di Stato in quanto tale, ma dallefficacia dello stesso, nel caso in cui fosse stato opposto tardivamente, oppure non opposto del tutto, ma dedotto come oggettivamente sussistente e rilevabile ictu oculi.

Ciò ha indotto la Corte a ritenere che lopposizione del segreto, in qualunque momento avvenga, non può essere considerata come indifferente da parte dell’a.g., che ha l’obbligo di attivarsi per evitare l’ulteriore diffusione dell’informazione segreta e per avviare la procedura di verifica della conferma del segreto.

È evidente, dunque, che il fondamento della non indifferenza, secondo la citata autorevole posizione, non risieda né nella recessività del processo rispetto al segreto legittimamente opposto, nè nel principio di leale collaborazione tra istituzioni dello Stato, ma risiederebbe piuttosto nellesigenza di bilanciare interessi non solo legittimi, ma evidentemente di rango costituzionale: quello alla tutela del segreto da un lato e quello all’accertamento dei reati dallaltro.

Si tratterebbe allora di questioni fisiologiche del sistema che potrebbero essere affrontateattraverso il meccanismo di controllo previsto dal legislatore, ovvero quel circuito di controllo finalizzato a effettuare il bilanciamento degli interessi coinvolti e dunque a definire se ed entro quali limiti l’uno o l’altro di essi debba soccombere.

Quanto finora esposto trova conferma nelle motivazioni della Corte, la quale, pur rilevando la superiorità” del segreto di Stato, afferma che il meccanismo della opposizione del segreto di Stato presuppone, per sua stessa natura, che esso, di regola, preceda e non segua sia l’acquisizione sia l’utilizzazione dell’atto, del documento o della notizia da cautelare in vista della salvaguardia di quelle esigenze primarie, attinenti alla salus rei publicae, che giustificano erga omnes l’imposizione del vincolo, anche a scapito delle altrettanto primarie esigenze di accertamento insite nell’esercizio della giurisdizione penale”.

Bisogna allora intendersi sul significato dellinciso di regola“, che letto alla luce delle conclusioni formulate nella sentenza, apre la strada alleccezione. Infatti, la Corte ad un tempo stabilisce che il segreto di Stato deve essere opposto prima, così da permettere allautorità giudiziaria di attivare tutti i meccanismi normativamente previsti, ma allo stesso tempo ammette che il segreto opposto tardivamente o comunque non opposto debba risultare non indifferente.

Lunica strada percorribile, dunque, appare quella tracciata o suggerita dall’autorevole posizione citata , ovvero quel meccanismo di bilanciamento dei principi di volta in volta coinvolti, finalizzato ad individuare quale tra questi principi debba soccombere.

Ciò detto e avviandomi alla conclusione, è chiaro che le affermazioni della Corte si fondino sulla preminenza della tutela degli interessi di rango primario sottesi al segreto, ma è altrettanto evidente che, pur essendo ancora lontani da positive soluzioni, uno spiragliovi sia.

Fatte tali premesse e considerato come preminente il superiore interesse dello Stato alla conservazione della propria integrità, non rimane che auspicare, per le prossime generazioni, lo sviluppo di un percorso culturale-comunicativo che si sviluppi fin dalle aule universitarie. In tal senso, l’affermazione del prof. CaligiuriLintelligence potrebbe rappresentare locchio vigile delle èlite politiche di fronte allinevitabile mondo che verrà” rimane di grande attualità.

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